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Art. 4 DL. 19/2020: Sanzioni e controlli. Il commento

Com’è noto, nella giornata di ieri è entrato in  vigore il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, che riprende e modifica radicalmente i contenuti del precedente d.l. n.6/2020, di cui dipone l’espressa abrogazione.


Se da un lato, infatti, il nuovo decreto inasprisce le misure di contenimento, recependo i vincoli con cui i d.p.c.m. del mese di marzo hanno via via ampliato la gamma delle attività in regime di lock down e le limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, dall’altro il nuovo d.l. n.19/2020 cambia radicalmente il regime sanzionatorio, che risulta depenalizzato.


Nello specifico, se prima il mancato rispetto delle misure di contenimento era punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, oggi dallo stesso fatto deriva una sanzione di natura amministrativa, data dal pagamento di una somma variabile nel quantum, tra 400,00 e 3.000,00 euro. 


La ratio di tale importante ripensamento del sistema sanzionatorio poggia su considerazioni varie: da un lato i migliaia di denunciati delle scorse settimane avrebbero cagionato l’incardinamento di altrettante procedure penali, di difficile gestione da parte degli uffici e delle cancellerie competenti; dall’altro, la contravvenzione stabilita dall’art. 650 c.p., oblabile con il pagamento di una somma pari a 103,00 euro, aveva scarsa efficacia deterrente.


L’odierno revirement legislativo è reso evidente anche dalla previsione dell’efficacia retroattiva della nuova disciplina, posto che l’art. 4 comma 8 del decreto sancisce l’applicabilità delle sue norme alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo, anche se, per  tali casi, le sanzioni  amministrative saranno applicate nella misura minima ridotta alla metà. 


Il tentativo di aumentare l’efficacia deterrente del sistema sanzionatorio è in primis affidato alla previsione di una sanzione pecuniaria che – soprattutto nella sua misura massima di 3.000,00 euro – appare di entità considerevole per il comune cittadino. Inoltre, le nuove norme stabiliscono la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio (da 5 a 30 giorni) per quegli enti (es. cinema, teatri, luoghi di aggregazione, palestre, università, punti vendita al dettaglio ecc.) che, loro malgrado, non abbiano rispettato l’obbligo di sospensione dell’attività o le altre misure di contenimento imposte dalla legge, con possibilità di aggravamento della condanna pecuniaria nei casi di recidiva.


Resta invece penalmente rilevante la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  per le persone sottoposte alla misura della quarantena, perchè risultate positive al virus. Tale infrazione, prevista dall’art. 260 del T.U. leggi sanitarie, sarà punita con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro.


Sotto il profilo operativo, la competenza di far eseguire le misure di contenimento è affidata al Prefetto, che potrà avvalersi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 


Anche il compito di irrogare le sanzioni amministrative è espressamente attribuito al Prefetto, previo accertamento delle violazioni con le modalità stabilite dalla fondamentale legge 24  novembre 1981, n. 689. In buona sostanza, le sanzioni per l’inosservanza delle misure di contenimento seguiranno l’iter previsto per le sanzioni amministrative comuni: la contestazione della violazione al presunto trasgressore, la possibilità di quest’ultimo di comunicare le proprie difese, l’emanazione di un’ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto laddove l’accertamento sia ritenuto fondato e l’impugnabilità di detto provvedimento innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria.


In tale contesto, il d.l. 19/2020 richiama espressamente la disciplina prevista in tema di pagamento in misura ridotta delle multe per infrazioni al Codice della Strada, stabilendo che il trasgressore sia ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato, con riduzione del 30% se il pagamento venga effettuato entro 5 giorni.


In ogni caso, per il momento resta tutto fermo in forza della sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi stabilita dal d.l.18/2020, che, se non sarà ulteriormente ampliata, si protrarrà sino al 15 aprile 2020.


Questo articolo è stato pubblicato sul portale Consulenza.it










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